Codice Civile art. 2506 ter - Norme applicabili 1 .

Guido Romano

Norme applicabili 1.

[I]. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.

[II]. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata2.

[III]. Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste3 quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo con la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa4.

[IV]. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

[V]. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505 primo e secondo comma, 52505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

[VI]. Nella scissione mediante scorporo il socio della societa' scissa che non ha consentito all'operazione non puo' esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 6.

 

[1] V. nota al Capo X.

[2] Il secondo periodo del comma, è stato aggiunto dall'art. 27 l. 30 ottobre 2014, n. 161.

[3] L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «la relazione ivi prevista non è richiesta» con le parole «la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste». V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

[4] Le parole  «o quando la scissione avviene mediante scorporo» sono stata inserite dall'art. 51, comma 3, lett. c), n.1, d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.  Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto, il citato art. 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione. Per l'applicazione, v., inoltre, quanto disposto dai commi 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 19, cit. Successivamente le  parole: «con la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola societa' scissa» sono state inserite dopo le parole «avviene mediante scorporo» dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

[5] La parola «2505,» è stata inserita dall'art. 24 d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310. Le parole «primo e secondo comma» sono state inserite dall'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123.

[6] Comma aggiunto dall'art. 51, comma 3, lett. c), n. 2, d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.  Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto, il citato art. 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione. Per l'applicazione, v., inoltre, quanto disposto dai commi 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 19, cit. Da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2) d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88. Il testo precedente era il seguente: «Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502»

Inquadramento

Il procedimento di scissione è regolato sulla falsariga di quello per la fusione: l'articolo in esame, infatti, richiama gran parte delle norme in materia di fusione.

In particolare, sulla base del rinvio contenuto nell'ultimo comma, sono applicabili alla scissione le norme in materia di decisione sulla scissione, opposizione dei creditori, atto di scissione ed invalidità dell'atto di scissione con la precisazione che tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

L'art. 51 d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha modificato l'art. in commento disponendo che a la scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.

Da ultimo, il d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88, rubricato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", ha modificato l'art. 2506-ter, precisando al comma 6 che «nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito l'operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502».

 

La relazione degli amministratori

Come per la fusione, devono essere allegati al progetto di scissione: 1) la relazione degli amministratori; 2) il parere sulla congruità del rapporto di cambio; 3) la situazione patrimoniale.

La relazione degli amministratori deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e, in particolare, il criterio adottato per la ripartizione, tra i soci della società scissa, delle partecipazioni della beneficiaria. Deve indicare il valore effettivo della quota di patrimonio netto della scissa assegnato a ciascuna delle beneficiarie nonché di quello rimasto in capo alla scissa (Quaranta, 267).

La relazione degli amministratori deve essere redatta anche in caso di scissione parziale (Trib. Brescia, 11 marzo 1998, in Soc., 1998, 701).

In caso di scissione è consentito che gli amministratori attestino che il valore contabile del patrimonio netto trasferito non sia superiore al valore effettivo del patrimonio stesso (App. Torino, 24 agosto 2000, in Giur. it., 2000, 2317; Trib. Napoli, 23 luglio 1993, in Foro it., 1994, 235).

La non veridicità dei dati esposti nella relazione importa la responsabilità degli amministratori verso le società, i soci ed i terzi (Paolini 317).

Le situazioni patrimoniali

Devono, poi, essere allegate al progetto di scissione le situazioni patrimoniali delle società partecipanti all'operazione, tanto della società scissa quanto delle società beneficiarie ove esse siano già esistenti.

Tali documenti devono essere redatti dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione, con le modalità e secondo i criteri prescritti per la redazione del bilancio d'esercizio (cfr. art. 2501 quater, richiamato dal 1° co. della norma in commento).

L'art. 51 d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, modificando il terzo comma, ha operato una semplificazione dell'operazione di scissione mediante scorporo in quanto si prevede che in tale tipo di scissione non è richiesta la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e neppure le relazioni previste dagli articoli 2051-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (relazione degli esperti), con disciplina identica a quella attualmente prevista per la scissione mediante costituzione di una o più nuove società.

Da ultimo, il comma 3 è stato integrato dal d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88 con la previsione che tali semplificazioni procedurali riguardano le scissioni mediante scorporo a favore di società beneficiarie di nuova costituzione, con l'assegnazione di tutte le quote o azioni alla società scissa.

La relazione degli esperti

Il progetto di scissione deve essere accompagnato dalla relazione degli esperti prevista, per la fusione, all'art. 2501-sexies. Essa concerne la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote individuato dagli amministratori e deve indicare a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione.

Non avendo il legislatore indicato criteri di valutazione da adottare per la determinazione del rapporto di cambio, si ritiene che la congruità di esso dovrà essere giustificata sulla base di criteri di valutazione ragionevoli, la cui adeguatezza costituisce appunto l'oggetto della relazione degli esperti (Lucarelli 1661).

La rinunzia di cui al quarto comma

Il comma 4 della disposizione in esame consente ai soci, purché all'unanimità, di esonerare l'organo amministrativo dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Bibliografia

Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2010; Ferro-Luzzi, La nozione di scissione, in Giur. comm. 1991; Laurini, Brevi note sui profili operativi della scissione asimmetrica, in Le operazioni societarie straordinarie, Quaderni della Fondazione italiana del notariato, in www.fondazionenotariato.it; Lucarelli, art. 2506 - 2506-quater, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Morano, La scissione non proporzionale, in Le operazioni societarie straordinarie, Quaderni della Fondazione italiana del notariato, in www.fondazionenotariato.it; Paolini, La scissione delle società, in Tr. Schiano di Pepe, Milano, 1999; Picciau, Art. 2506, in Trasformazione - Fusione - Scissione, Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Picone, in Commentario alla riforma delle società - Trasformazione, fusione, scissione, a cura di P.G. Marchetti e altri, Milano, 2006; Quaranta, artt. 2506 - 2506-quater, in Cagnasso, D'Arrigo, Gallarati, Panzani, Quaranta, Trasformazione Fusione e scissione. Il nuovo diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2012; Scognamiglio, Le scissioni, in Tr. C. P., 7**, 2, Torino, 2004; Serra - Spolidoro, Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994; Spitaleri, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003.

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